Gli operatori del settore alimentare che effettuano le attività di cui all’allegato 2 ovvero:
• commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all’Allegato 2
• le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
• i depositi conto terzi di alimenti;
• i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
• i cash and carry.
Devono trasmettere all’ATS nel mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (art. 13, c. 3).
Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’ATS applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.
Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.
Si consiglia la visione del D.lgs 32/21
Scarica QUI il modulo di Autodichiarazione
Sono soggetti al pagamento delle tariffe forfetarie:
Le tariffe forfettarie annue sono determinate in conformità all’art. 82, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/625, sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale e sono differenziate in tre fasce di rischio:
– fascia di rischio bassa € 200,00;
– fascia di rischio media € 400,00;
– fascia di rischio alta € 800,00.