Quest’anno, in Lombardia, i saldi invernali avranno inizio il giorno sabato 3 gennaio 2026. La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni; pertanto, termineranno il giorno martedì 3 marzo 2026.
Rimane invariato anche il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.
Pertanto, a partire da giovedì 4 dicembre, gli operatori del settore dovranno evitare di esporre messaggi promozionali o percentuali di sconto sui prodotti, sia in vetrina che all’interno del punto vendita.
Si ricorda inoltre che la terminologia utilizzata nei messaggi alla clientela deve rispettare alcune semplici ma precise regole:
- Il termine saldo può essere utilizzato soltanto durante il periodo dei saldi;
- I termini promozioni – occasioni – sconti – svendite ecc. non potranno essere utilizzati durante il periodo dei saldi ma soltanto nei periodi dove le vendite promozionali sono libere;
- Durante il periodo dei saldi per informare e tutelare i consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.
Ricordiamo che il Codice del consumo – entrato in vigore dal 1 luglio 2023 – regolamenta anche i negozi online, ai quali si applicano le stesse regole in vigore per i negozi fisici. Per ragioni di trasparenza, quindi, anche i negozi online devono indicare il prezzo di partenza, che deve essere il più basso effettuato nel mese precedente.
L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore), sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.
Per qualsiasi dubbio, non esitare a rivolgerti ai nostri uffici e… buoni saldi!
La Presidente
Cristina Riganti