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GIOIELLIERI ATTENZIONE! DAL 9 DICEMBRE NUOVE REGOLE SUI PRODOTTI DIFETTOSI

Roma, 12 Ottobre 2026 – Non è la garanzia legale e non significa che il negoziante risponderà automaticamente di ogni danno. Ma sapere chi ha prodotto, importato o fornito ciò che abbiamo in vetrina diventa ancora più importante. Dal 9 dicembre 2026 cambia la disciplina europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. L’Italia sta completando il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2853, che aggiorna profondamente regole risalenti ormai a quarant’anni fa. Partiamo da una distinzione fondamentale. Non stiamo parlando della garanzia legale di conformità di due anni. Se un anello presenta un difetto e il consumatore ne chiede la riparazione o la sostituzione, siamo nell’ambito della garanzia legale. Se, invece, a causa di un difetto del prodotto il consumatore subisce un danno, entriamo nel campo della responsabilità per prodotti difettosi e del relativo risarcimento. Facciamo qualche esempio vicino alla nostra attività: una chiusura o un componente difettoso provoca una lesione; un elemento del gioiello si rompe causando un danno; un materiale utilizzato determina conseguenze per la salute riconducibili a un difetto del prodotto. La domanda, a questo punto, viene spontanea: chi ne risponde? Il primo soggetto chiamato a rispondere resta il fabbricante del prodotto difettoso, in quest‘ultimo caso è sempre più importante leggere il marchio di identificazione presente sul prodotto.

La nuova disciplina, tuttavia, ragiona in termini più ampi di “operatori economici” e, nelle diverse situazioni previste dalla legge, può coinvolgere anche il fabbricante di un componente, l’importatore nell’Unione europea, il rappresentante autorizzato e altri soggetti della filiera. Il gioielliere che acquista un prodotto da un produttore o distributore italiano o europeo e si limita a rivenderlo non diventa per questo automaticamente responsabile del difetto. C’è però un punto da non sottovalutare: deve essere possibile risalire al soggetto responsabile. In determinate circostanze, quando quest’ultimo non sia individuabile, al distributore può essere richiesto di fornire le informazioni necessarie per identificarlo. Non essere in grado di farlo può esporlo alla responsabilità prevista dalla nuova disciplina. Tradotto nella quotidianità della gioielleria: la tracciabilità del prodotto diventa anche uno strumento di tutela del negoziante.

La posizione cambia soprattutto in tre situazioni. Gioielli a marchio proprio. Se il prodotto viene commercializzato apponendovi il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, occorre verificare attentamente quale posizione si assume nella filiera e le responsabilità che ne conseguono.
Importazione diretta da Paesi extra UE. Chi acquista direttamente gioielli o altri prodotti da un fabbricante con sede fuori dall’Unione europea non si trova nella stessa posizione del negoziante che acquista da un fornitore italiano: può assumere il ruolo di importatore e le relative responsabilità.

Modifiche sostanziali del prodotto. Chi modifica sostanzialmente un prodotto dopo la sua immissione sul mercato e successivamente lo rende nuovamente disponibile può essere considerato, ai fini della responsabilità, fabbricante del prodotto modificato. È un aspetto che merita particolare attenzione in un settore nel quale adattamenti, trasformazioni e lavorazioni fanno parte della normale operatività. Attenzione, però: non ogni riparazione o modifica di un gioiello è automaticamente una “modifica sostanziale”. Occorre valutarne natura e incidenza sulla sicurezza del prodotto. Anche qui è bene evitare equivoci: un prodotto che si rompe non è necessariamente un prodotto difettoso ai fini della responsabilità civile.Il parametro è la sicurezza. È difettoso il prodotto che non offre la sicurezza che una persona ha diritto di attendersi o che è richiesta dalla normativa europea o nazionale. Per stabilirlo si considerano, tra l’altro, le caratteristiche e la presentazione del prodotto, l’uso ragionevolmente prevedibile, le istruzioni e le avvertenze che lo accompagnano e i requisiti di sicurezza applicabili. Informazioni, avvertenze e corretta descrizione del prodotto assumono quindi un peso tutt’altro che formale. Nessun nuovo cartello da appendere e nessuna ulteriore garanzia da consegnare al cliente.

Il suggerimento è molto più concreto: guardare oggi ciò che abbiamo in assortimento pensando anche a ciò che saremmo in grado di documentare domani. Da chi ho acquistato questo gioiello? Chi lo ha prodotto? Se arriva da fuori UE, chi lo ha importato? Dispongo della fattura e dei riferimenti del fornitore? Sono conservate le eventuali informazioni e documentazioni relative al prodotto? Se vi ho apportato modifiche, posso ricostruire cosa è stato fatto? Domande semplici, ma destinate ad acquistare maggiore importanza. Le nuove disposizioni si inseriscono, del resto, in un quadro normativo che negli ultimi anni sta seguendo una direzione sempre più evidente: sicurezza del prodotto, identificazione degli operatori economici e tracciabilità della filiera procedono ormai insieme. Per il dettagliante orafo la conseguenza non è quella di diventare responsabile di tutto ciò che vende. È, piuttosto, quella di poter dimostrare che cosa vende, da chi proviene e quale ruolo ricopre nella catena che porta il gioiello dal produttore al consumatore. 

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