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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione (L. n. 112/2026) del D.L. n. 62/2026 c.d. “Decreto Lavoro”

È stato convertito in legge il D.L. n. 62/2026 (Decreto Lavoro), recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

Tra le principali novità d’interesse per il settore si segnala:

  • salario giusto e incentivi: individuate le voci che costituiscono il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 7);

contrattazione di prossimità: introdotto l’obbligo di deposito dei contratti presso il MLPS e presso il CNEL. Per le imprese fino a 15 dipendenti, le intese derogatorie in senso peggiorativo, vige l’obbligo di sottoscrizione presso l’ITL competente per territorio e di informazione scritta ai lavoratori interessati (art. 7-bis);

  • rinnovi contrattuali: ridotto da 12 a 9 mesi il periodo che fa scattare l’adeguamento delle retribuzioni a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo e l’importo è elevato dal 30% al 50% della variazione IPCA, esclusi i settori caratterizzati da elevata stagionalità (art. 10).

previdenza complementare: dal 1° luglio 2026 è fissata al 50% la quota massima del montante finale accumulato che può essere erogata in forma di capitale nell’ambito delle prestazioni pensionistiche a contribuzione definita e a prestazione (art. 16-ter);

  • distacco: fino al 31.12.2029, il distacco dei lavoratori è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo CCNL, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva (art. 16-quater);
  • contratto di somministrazione: per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato, le missioni presso lo stesso utilizzatore possono durare fino a 36 mesi, salvo diverso limite previsto dal CCNL (art. 16-quinquies).

Confermate le seguenti misure:

  • la disciplina relativa agli incentivi alle assunzioni Bonus donne 2026 (art. 1), Bonus giovani 2026 (art. 2), Bonus ZES 2026 (art.3) e agli incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro (art. 4), nonché conciliazione famiglia e lavoro (art. 6);
  • l’attività di monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva (art. 8) e il Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della contrattazione decentrata (art. 9);
  • l’obbligo di informazione per il datore di lavoro di indicare nella lettera di assunzione e nella busta paga il codice alfanumerico del CCNL applicato (art. 11).
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