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Partite IVA inattive, nuove regole per la chiusura d’ufficio

Nuove regole per la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, dall'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha ridefinito le procedure per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive tramite il provvedimento del 12 ottobre 2026, aggiornando il quadro operativo introdotto dal provvedimento del 3 dicembre 2019 (in attuazione dell’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972). L’intervento disciplina nel dettaglio i parametri di individuazione dei soggetti, i canali di notifica preventiva e le modalità di ripristino della posizione fiscale.

  • Soggetti interessati e controlli: Il provvedimento colpisce gli operatori che non hanno esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti. La selezione avviene tramite verifiche automatizzate nell’Anagrafe tributaria, incrociando i dati di fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e versamenti da riscossione spontanea.

  • Canali di comunicazione preventiva: Prima di procedere alla cancellazione, l’Amministrazione trasmette un avviso al domicilio digitale del contribuente o, per le persone giuridiche sprovviste di PEC, a quello del legale rappresentante. In assenza di recapiti digitali, la notifica viaggia via raccomandata A/R al domicilio fiscale. L’atto è comunque consultabile nel Cassetto fiscale (sezione L’Agenzia scrive), con alert nell’area riservata del portale e notifica su App IO per le persone fisiche.

  • Termine di difesa (60 giorni): La chiusura d’ufficio scatta decorsi 60 giorni dal ricevimento dell’avviso o dalla sua messa a disposizione telematica. Entro tale finestra temporale, il contribuente può rivolgersi a un qualunque ufficio territoriale delle Entrate per attestare l’effettiva operatività della partita IVA ed evitare la cessazione (nonché la contestuale estinzione del codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

  • Riattivazione ed efficacia retroattiva: Anche a chiusura avvenuta, resta ferma la possibilità di presentare istanza motivata di ripristino presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Qualora la documentazione probatoria venga accolta, la riattivazione della partita IVA (e dell’eventuale codice fiscale estinto) opera con efficacia retroattiva, garantendo la continuità fiscale della posizione dalla data originaria di apertura.

Versione schematica (adatta per vademecum operativo o memo clienti)

  • Oggetto del provvedimento: Aggiornamento dei criteri per la chiusura d’ufficio delle posizioni IVA inattive (Provvedimento Agenzia Entrate del 12 ottobre 2026, ex art. 35, c. 15-quinquies, DPR 633/1972).

  • Criterio di inattività: Mancato esercizio dell’attività per almeno 3 anni consecutivi, rilevato tramite controlli incrociati su Anagrafe tributaria, fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti spontanei.

  • Notifica preventiva:

    • Primaria: domicilio digitale (PEC) del titolare o del legale rappresentante (per società ed enti).

    • Secondaria: raccomandata A/R al domicilio fiscale registrato.

    • Digitale integrata: disponibilità in Cassetto Fiscale (L’Agenzia scrive) e notifica via App IO (persone fisiche).

  • Procedura difensiva (Finestra di 60 giorni):

    • La cessazione si perfeziona a partire dal 60° giorno dalla notifica/messa a disposizione online.

    • Entro il termine, è possibile depositare memorie o chiarimenti a qualsiasi ufficio territoriale per bloccare la chiusura (ed evitare l’estinzione del codice fiscale per le persone giuridiche).

  • Riattivazione a posteriori:

    • Richiesta motivata con documentazione a supporto presentabile a chiusura già avvenuta.

    • In caso di esito positivo, la riattivazione ha piena efficacia retroattiva, azzerando le interruzioni storiche.

Fonte: Fnaarc.it

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